Beni culturali

Il Tar annulla lo stop al dehors del Caffè Le Grazie a Milano

Motivazioni generiche: il collegio esclude però il diritto del gestore a un titolo senza scadenza

Il Tar annulla lo stop al dehors del Caffè Le Grazie a Milano

La Quinta Sezione del Tar della Lombardia ha annullato il parere negativo della Soprintendenza e il conseguente provvedimento del Comune di Milano contro il dehors del Caffè Le Grazie, storico esercizio situato in corso Magenta 69, davanti alla Basilica di Santa Maria delle Grazie. I giudici amministrativi hanno però respinto la richiesta del gestore di ottenere una concessione permanente per l’occupazione del suolo pubblico.

La controversia sullo spazio esterno

La vicenda nasce dalle autorizzazioni temporanee introdotte durante l’emergenza Covid-19. Nel marzo 2022 la società che gestisce il bar aveva chiesto di collocare tavoli, sedie e ombrelloni su una superficie di 24 metri quadrati, rinunciando a strutture fisse come pedane e paraventi. Il Comune aveva inizialmente rilasciato una concessione annuale, valida dal 21 febbraio 2023 al 21 febbraio 2024, precisando che il parere della Soprintendenza era ancora in corso e avrebbe potuto introdurre vincoli.

Il parere dell’organo di tutela è arrivato il 27 ottobre 2023 con esito negativo. Il 2 novembre il Comune ha quindi ordinato la rimozione delle strutture esterne entro il 31 dicembre dello stesso anno, salvo eventuali proroghe stabilite a livello nazionale. La società ha impugnato gli atti il 27 dicembre 2023. Nel frattempo, l’operatività del dehors è stata mantenuta grazie al prolungamento normativo delle concessioni fino alla fine del 2024.

Il vizio di motivazione

Secondo il Tar, il provvedimento comunale si limitava a recepire la posizione della Soprintendenza, che richiamava il particolare contesto storico-architettonico dell’area. Per i giudici, la rilevanza monumentale del luogo può giustificare l’apposizione di vincoli, ma non è sufficiente a spiegare quale specifico pregiudizio sarebbero in grado di arrecare i tavolini del Caffè Le Grazie alla valorizzazione del sito.

Per questo motivo sono stati annullati sia la nota del Comune del 2 novembre 2023 sia il parere della Soprintendenza del 27 ottobre. Gli enti pubblici potranno comunque riavviare il procedimento e adottare una nuova decisione, purché basata su un’istruttoria e su una motivazione puntuali. Il collegio ha invece escluso che il ritardo della Soprintendenza abbia prodotto il silenzio-assenso previsto dall’articolo 17-bis della legge 241 del 1990, ritenendo che la competenza finale spetti al Comune e che l’organo di tutela svolga un ruolo consultivo.

Il Tar ha inoltre ritenuto legittima la rettifica con cui Palazzo Marino ha corretto una comunicazione del 22 ottobre 2024, nella quale la concessione era stata definita permanente e rinnovabile annualmente. L’8 gennaio 2026 il Comune ha chiarito che si trattava di un errore materiale dovuto all’utilizzo di un modulo prestampato non adeguato. Il gestore, secondo i giudici, non poteva quindi fondare un legittimo affidamento sulla natura permanente del titolo, anche perché gli atti precedenti confermavano il carattere temporaneo dell’autorizzazione.

L’occupazione del suolo pubblico resta pertanto temporanea. Comune e Soprintendenza dovranno ora valutare nuovamente se autorizzare o negare il dehors sulla base di una motivazione più circostanziata. La sentenza, formalizzata nell’udienza del 21 settembre 2026, ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti.