Ricorso accolto

Il Tar accoglie il ricorso sul conguaglio da 1,2 milioni

Palazzo Marino avrebbe agito oltre il termine per rivedere i titoli edilizi già efficaci; resta da valutare l'eventuale restituzione.

Il Tar accoglie il ricorso sul conguaglio da 1,2 milioni

Il Tar della Lombardia ha accolto il ricorso presentato da Bluestone Crescenzago contro la richiesta del Comune di Milano per un conguaglio da 1,2 milioni di euro relativo agli oneri di urbanizzazione delle Park Towers. Al centro della controversia c’è la qualificazione urbanistica dell’intervento realizzato in via Crescenzago, composto da due torri residenziali.

I giudici amministrativi hanno ritenuto tardiva la richiesta dell’amministrazione, considerandola arrivata oltre i limiti previsti dalla legge per l’esercizio dell’autotutela su titoli edilizi già rilasciati. Il riferimento è alla Scia del 22 luglio 2020, con cui era stata autorizzata la costruzione delle torri. Secondo il Tar, il Comune avrebbe dovuto intervenire entro 12 mesi dalla dichiarazione di efficacia del titolo.

La posizione della società

Nel commentare la sentenza, la società riconducibile ad Andrea Bezziccheri ha sostenuto che l’intervento non sarebbe stato impostato per ottenere un risparmio attraverso la qualificazione di una parte dei lavori come ristrutturazione di un magazzino. Bluestone ha spiegato che, se l’intero progetto fosse stato classificato fin dal 2020 come nuova costruzione, il risultato economico sarebbe stato diverso.

Secondo i calcoli riportati dalla società, una riqualificazione tempestiva dell’intervento avrebbe comportato un risparmio superiore a 200mila euro. La stessa impresa afferma inoltre che avrebbe avuto diritto a un rimborso di circa 162mila euro per le monetizzazioni. Si tratta, però, di una stima elaborata da Bluestone e non di una somma riconosciuta dal Tar.

Le questioni ancora aperte

La sentenza, dopo aver stabilito la tardività della richiesta di Palazzo Marino, non ha quantificato alcun importo, ritenendo superfluo esaminare gli altri aspetti della controversia. È stata inoltre dichiarata inammissibile la parte del ricorso riguardante la superficie delle aree destinate alle dotazioni da cedere al Comune, che secondo la società avrebbe dovuto essere inferiore.

Il pronunciamento lascia aperta anche la questione degli oneri collegati al bonus volumetrico per l’efficientamento energetico. La possibilità di un rimborso dovrà ora essere valutata dall’amministrazione comunale. Bluestone indica, per questo capitolo, una somma di circa 66mila euro, ma anche in questo caso il valore non è stato fissato dai giudici nella sentenza.