Youssef Siher, ricercatore italiano di seconda generazione di 30 anni, è stato fermato su disposizione della Procura di Milano nell’inchiesta sugli scontri avvenuti nel centro cittadino il 17 e 18 ottobre. Gli inquirenti lo indicano come la presunta mente del Movimento 17 ottobre, il gruppo ritenuto promotore delle proteste. Nei suoi confronti sono contestati l’istigazione a delinquere con l’aggravante della finalità terroristica e dell’uso di strumenti informatici, la violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche e l’associazione con finalità di terrorismo.
La moglie, 32 anni, risulta invece indagata a piede libero per le stesse ipotesi di reato. Secondo la Procura, entrambi avrebbero amministrato le pagine Instagram e Telegram del movimento. Gli investigatori sarebbero riusciti a rintracciare Siher anche grazie al cellulare della donna, mentre il telefono del ricercatore risultava spento. La moglie, mediatrice interculturale nata e cresciuta a Como, risiede nella città lariana; Siher risulta invece residente a Mazzano, nel Bresciano, mentre la coppia vivrebbe in provincia di Milano.
Le contestazioni e le pene previste
A esaminare i possibili scenari processuali è l’avvocato penalista Paolo Di Fresco, secondo il quale la contestazione più grave è quella prevista dall’articolo 270-bis del Codice penale. La norma punisce con la reclusione da sette a quindici anni chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia un’associazione finalizzata a compiere atti di violenza con scopi terroristici o eversivi. Per chi partecipa all’associazione la pena prevista va da cinque a dieci anni.
Per l’istigazione a delinquere la pena base è compresa tra uno e cinque anni. Se l’istigazione riguarda delitti di terrorismo, la sanzione aumenta della metà; l’utilizzo di strumenti informatici o telematici può comportare un ulteriore aumento fino a due terzi. Nel calcolo più severo, il massimo astratto per questa sola contestazione potrebbe arrivare a circa dodici anni e sei mesi. Il nuovo articolo 420-bis, relativo alla violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, prevede invece da due a cinque anni per la partecipazione e da quattro a dodici anni per chi organizza, promuove o istiga, anche online.
Su quest’ultima ipotesi, sottolinea il legale, si pone un problema di successione delle leggi penali. Il decreto-legge che ha introdotto l’articolo 420-bis è stato pubblicato il 22 ottobre 2026, mentre gli scontri principali risalgono al 17 e 18 ottobre. Una norma penale più sfavorevole non può essere applicata retroattivamente a fatti già conclusi. Potrebbe riguardare eventuali condotte autonome successive, come l’organizzazione o la preparazione di nuove manifestazioni, ma non trasformare in reato un comportamento precedente alla sua entrata in vigore.
Il ruolo dei social e la finalità terroristica
Per sostenere l’accusa di associazione con finalità di terrorismo, la Procura dovrà dimostrare l’esistenza di un’organizzazione, di un programma di violenza e della finalità terroristica. La semplice gestione di una pagina o di una chat, così come la condivisione di posizioni radicali, non sarebbe sufficiente. Servirebbero elementi come contatti organizzativi, distribuzione dei compiti, istruzioni operative, selezione degli aderenti o un contributo stabile al funzionamento del gruppo.
Anche un messaggio pubblicato online deve essere valutato in base al contenuto, ai destinatari, al momento della diffusione, alla credibilità dell’autore e agli eventuali effetti prodotti. Un post può assumere rilievo nell’ipotesi di istigazione se invita in modo concreto a commettere reati; può inoltre diventare un elemento dell’accusa associativa se contiene istruzioni, assegna compiti o coordina persone già selezionate. La finalità terroristica, tuttavia, non coincide automaticamente con la violenza di piazza: la condotta deve essere idonea a provocare un grave danno e mirare a intimidire la popolazione, condizionare i poteri pubblici o destabilizzare strutture fondamentali.
In caso di condanna per più reati, le pene non si sommerebbero necessariamente in modo automatico. Il giudice dovrebbe verificare se le contestazioni riguardano fatti distinti o comportamenti sovrapponibili. In presenza di un unico disegno criminoso potrebbe essere applicata la pena per il reato più grave, aumentata per gli altri; per reati autonomi, invece, le sanzioni potrebbero essere sommate nei limiti previsti dalla legge.
Il fermo e la custodia cautelare sono provvedimenti diversi. Il primo presuppone gravi indizi e il rischio concreto di fuga; per la custodia in carcere servono anche esigenze cautelari, come il pericolo di inquinamento delle prove o di reiterazione. Per l’articolo 270-bis la legge prevede criteri più severi. La diversa posizione della moglie può dipendere dal ruolo attribuito a ciascuno, dalla consistenza degli indizi e dai rischi cautelari valutati dal giudice. Essere indagati a piede libero non equivale a essere estranei ai fatti, così come il fermo non implica una dichiarazione di colpevolezza.