Nuova decisione sfavorevole per il Comune di Milano sul cosiddetto blocco dei cantieri. Per la seconda volta in poche settimane, il Tar della Lombardia ha dichiarato illegittima l’inerzia dell’amministrazione e il silenzio inadempimento in relazione a una pratica edilizia rimasta senza conclusione.
Il ricorso della società
Al centro della vicenda c’è il progetto promosso da Setha Brenta, sviluppatore di una nuova costruzione in viale Brenta 24, nella zona Lodi. L’intervento, indicato con il nome Urbaniqa, riguarda il rilascio del titolo edilizio necessario per procedere con l’operazione.
Nel dicembre 2025 il Comune aveva comunicato alla società l’interruzione dei termini per il rilascio del titolo, motivandola con la mancanza della convenzione urbanistica. A febbraio 2026, Setha Brenta ha diffidato l’amministrazione a riavviare l’istruttoria e ha trasmesso alla giunta la convenzione da sottoporre ad approvazione.
La decisione dei giudici
Di fronte alla mancata risposta, la società si è rivolta al Tar. I giudici hanno accolto il ricorso, rilevando che la stasi del procedimento non è conforme agli obblighi dell’amministrazione. Il Comune, secondo la decisione, deve pronunciarsi sull’istanza, con un esito positivo o negativo, senza rinviare a tempo indeterminato la conclusione dell’iter.
La sentenza non impone all’ente di approvare il progetto, ma stabilisce la necessità di una decisione entro tempi certi e accompagnata da motivazioni chiare. Il principio era già stato affermato dal tribunale amministrativo verso la fine di agosto, in una causa relativa a un intervento in via Cletto Arrighi, nel quartiere Città Studi.
Anche in quel caso il Tar aveva contestato la mancata definizione della procedura, ribadendo che l’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento, pur mantenendo la possibilità di esprimere un diniego motivato. Le due pronunce intervengono così sul tema dei procedimenti urbanistici sospesi e degli effetti dell’inerzia dell’ente pubblico.