Tutela sociale

Invalidità totale, ma resta il dubbio sull’accompagnamento

La bozza della consulenza tecnica descrive limitazioni motorie e visive, ma non riconosce il requisito per il sostegno economico.

Invalidità totale, ma resta il dubbio sull’accompagnamento

Una donna lombarda con gravi patologie neurologiche e ulteriori problemi cardiaci, visivi e muscolo-scheletrici rischia di non ottenere l’indennità di accompagnamento, nonostante il riconoscimento di una invalidità del 100 per cento. La vicenda emerge da una bozza di consulenza tecnica redatta nell’ambito di un accertamento preventivo disposto dal Tribunale. L’identità della donna non è stata resa pubblica per tutelarne la riservatezza.

La documentazione sanitaria descrive una persona con autonomia fortemente ridotta. Cammina con il bastone, procede a piccoli passi, deve appoggiarsi per cambiare posizione ed è esposta a un rischio elevato di caduta. La forza agli arti inferiori risulta sensibilmente compromessa, mentre una grave limitazione visiva rende ancora più difficili gli spostamenti e le attività quotidiane.

Le limitazioni nelle attività quotidiane

Secondo gli accertamenti, la donna necessita di aiuto per lavarsi, vestirsi, muoversi e, in alcune circostanze, anche per alimentarsi. La commissione competente le ha inoltre riconosciuto la condizione di handicap grave e una riduzione permanente delle capacità motorie. Nel corso della valutazione è emerso che riesce a svolgere autonomamente soltanto tre attività fondamentali della vita quotidiana su sei e quattro attività strumentali su otto.

Una precedente valutazione specialistica aveva indicato la necessità di assistenza e supervisione per azioni essenziali come l’igiene personale, la vestizione, l’alimentazione e la deambulazione. Anche il test utilizzato per misurare equilibrio e capacità di cammino ha evidenziato un risultato compatibile con un rischio significativo di caduta. Gli elementi raccolti delineano quindi un quadro di fragilità che incide in modo concreto sulla gestione della giornata.

La valutazione del consulente

La bozza della consulenza tecnica riconosce le limitazioni, ma arriva a una conclusione diversa rispetto a quella sostenuta dalla documentazione sanitaria. Secondo il consulente, la donna sarebbe ancora in grado di camminare utilizzando un ausilio semplice, cioè il bastone, e conserverebbe alcune autonomie residue. Il bisogno di aiuto viene così considerato parziale e riferito a specifiche attività, senza il carattere di continuità e indispensabilità richiesto per l’indennità.

Proprio questa valutazione rappresenta il passaggio centrale del procedimento. La capacità di compiere alcuni gesti in autonomia, pur con fatica e con possibili rischi, viene ritenuta compatibile con una residua autosufficienza. Di conseguenza, nella bozza non risulterebbero integrati i requisiti per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.

La donna, già collaboratrice scolastica, dispone di risorse economiche limitate e non ha potuto nominare un proprio consulente tecnico di parte. Nel procedimento, quindi, la valutazione sanitaria è affidata al consulente nominato dal Tribunale, le cui conclusioni assumono un peso rilevante. L’esito della consulenza potrà incidere sul riconoscimento di un sostegno destinato a coprire le esigenze legate alla sua assistenza quotidiana.

La vicenda mette in evidenza la distanza possibile tra il riconoscimento formale di una compromissione totale e la valutazione concreta dell’autonomia residua. Una persona può riuscire ancora a svolgere alcune azioni, ma avere comunque bisogno di supervisione o aiuto per affrontare in sicurezza attività essenziali. Saranno gli sviluppi del procedimento e la valutazione complessiva degli elementi sanitari a stabilire se le condizioni accertate siano sufficienti per ottenere la prestazione richiesta.